Ci segnalano che sempre più di frequente, medici di base, operatori numero verde e operatori Inps sostengono il venir meno dell'obbligo della presentazione del certificato medico al datore di lavoro (settore privato) allorquando vi sia stato l'invio telematico da parte del medico certificatore.
Tale procedura, a loro avviso, esime il medico dal dare copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia al lavoratore.
Nelle nostre precedenti circolari abbiamo sempre ribadito il diritto del lavoratore ad avere copia cartacea della certificazione inviata telematicamente dal medico.
Vi è stata una consultazione con la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito (Dottor Golino) che al quesito ha così risposto:
L'art. 3 del D.M. 26 febbraio 2010 prevede che il medico che trasmette il certificato di malattia telematico all'Inps rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia. Il successivo art. 4 stabilisce che il lavoratore del settore privato è tenuto, entro due giorni, a trasmettere l'attestazione di malattia al proprio datore di lavoro "salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione”.
L'Istituto con le circolari n. 60/2010, n. 119/2010, n. 164/2010 ha dato attuazione al suddetto decreto fornendo specifiche indicazioni agli utenti. Inoltre, con la circolare n. 21/2011, cui si rinvia, ha fornito chiarimenti circa l'art. 25 della legge n. 183/2010. Pertanto, fatti salvi i casi in cui il medico sia oggettivamente impossibilitato a stampare copia del certificato e dell'attestato di malattia (nel qual caso comunicherà al lavoratore solo il numero di protocollo del documento), il medico è tenuto a fornire al lavoratore la suddetta copia (art. 3, n. 2 D.M. 26.02.2010). Si precisa, altresì, che tale adempimento ha anche lo scopo di ricordare al lavoratore la sua responsabilità in merito alla corretta indicazione dei dati anagrafici e soprattutto dell'indirizzo di reperibilità. Infatti, è onere del lavoratore verificare l'esistenza di eventuali errori od omissioni circa il suddetto indirizzo dai quali poi potrebbe scaturire l'impossibilità ad eseguire la visita medica di controllo domiciliare e la conseguente applicazione delle sanzioni.
Si precisa, infine, che anche nel caso in cui il datore di lavoro venga obbligato per legge a richiedere l'abilitazione alla visualizzazione o alla ricezione tramite PEC degli attestati di malattia dei propri dipendenti, liberando in tal modo il lavoratore dall'onere di trasmettere l'attestato stesso alla propria azienda, possono presentarsi particolari situazioni (ad esempio di tipo tecnico) in cui lo stesso datore di lavoro, eventualmente impossibilitato temporaneamente a visualizzare l'attestato, chieda legittimamente al lavoratore di trasmettergliene copia cartacea.
Pertanto confermiamo che il medico oltre all'obbligo dell'invio telematico del certificato e dell'attestato di malattia ha, anche, l'obbligo di rilasciarne relativa copia al lavoratore.
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