IL TESTO
DELLA VERGOGNA!
Pubblichiamo senza commenti il
testo dell’art. 8 della manovra di Agosto, che già rappresentava una vergogna
prima… ma che ora, con il Governo che ha gettato la maschera, dimostra
chiaramente l’obiettivo di Berlusconi e Sacconi:
CANCELLARE
LO STATUTO DEI LAVORATORI,
L’ART. 18
CONTRO I LICENZIAMENTI, IL CCNL.
MISURE A
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (versione decreto al 12 Agosto 2011)
Art. 8
Sostegno
alla contrattazione collettiva di prossimita'
1. I
contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale
da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono
realizzare specifiche intese finalizzate
alla maggiore occupazione, alla qualita'
dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita'
e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli
investimenti e all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche
intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie
inerenti l'organizzazione del lavoro e
della produzione incluse quelle relative:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove
tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e
inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,
modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di
lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le
partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il
licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in
concomitanza del matrimonio.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi
aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra
le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle
unita' produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia
stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
Emendamenti
approvati il 4 Settembre 2011 dalla maggioranza di centro destra
Al comma 1, dopo le parole
"comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" sono
aggiunte le seguenti: "o territoriale" e le parole
"ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda" sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero dalle loro rappresentanze sindacali
operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno
2011".
Dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
"2-bis. Fermo
restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle
normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le
specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni
di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
IL RELATORE
Al comma 1, dopo le parole "possono
realizzare specifiche intese" sono aggiunte le seguenti: "con
efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle
predette rappresentanze sindacali,".
TESTO APPROVATO al 5 Settembre 2011
Art. 8
Sostegno alla
contrattazione collettiva di prossimita'
1. I
contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale
da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze
sindacali operanti in azienda ovvero dalle loro rappresentanze
sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 possono
realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di
tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base
di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali finalizzate
alla maggiore occupazione, alla qualita'
dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi
di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e
occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la
regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative:
a) agli
impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle
mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai
contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al
regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro;
d) alla
disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle
modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le
collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla
trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del
recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio.
2-bis. Fermo
restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle
normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le
specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni
di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Le
disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e
sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono
efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita' produttive cui il
contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con
votazione a maggioranza dei lavoratori.
6
SETTEMBRE - SCIOPERO GENERALE DELLA CGIL
PER
CHIEDERE L’ABROGAZIONE DI QUESTA PORCATA !